Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce l’obbligo della patente a punti patente a punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di Qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.
LE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE
Di seguito riportiamo le 29 violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08:
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
- Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati.
ART. 157 DEL D.LGS. 81/08:
SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettere b-bis) e c), 101, comma 1, primo periodo.
Il settore dell’edilizia è uno dei settori in cui si registra la maggioranza degli infortuni mortali ed è quindi fondamentale adottare la massima attenzione sia nella fase di individuazione delle misure di sicurezza per l’esecuzione dell’opera, sia nell’individuare i soggetti che dovranno intervenire nel cantiere.
Il testo della legge 56/2024 rimanda a successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, per:
- individuare le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima
- definire i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8
- individuare i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Non appena saranno emanati questi prossimi decreti
UNICEDIL – Associazione Nazionale Serramentisti
organizzerà per le imprese associate
uno specifico webinar informativo
al fine di comprendere al meglio come operare in cantiere
e per spiegare le modalità per il conseguimento della patente a punti