Finalmente, si è concluso l’iter di conversione del Decreto Rilancio.
Rispetto al testo originario, in merito all’Ecobonus 110%, è stata allargata la platea dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio: infatti, oltre ai soggetti originariamente previsti, possono fruire del superbonus anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche (limitatamente agli immobili o parti di essi utilizzati come spogliatoi), inoltre, l’attuale formulazione, permette la fruizione del beneficio alle persone fisiche (non esercenti attività d’impresa, arti e professioni) in relazione agli interventi eseguiti su due unità abitative oltre che sulle parti comuni dell’edificio.
Altra importante novità è l’introduzione di limiti di spesa differenziati per le varie tipologie di immobili per quanto riguarda gli interventi. Nella versione originaria del testo le spese agevolate relative alla realizzazione delle opere di isolamento termico non potevano superare la soglia di euro 60.000 da moltiplicare per il numero di unità abitative che compongono l’edificio. Nella versione definitiva, invece, le soglie di spesa agevolata sono ridotte:
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a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi;
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a 40.000 euro (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
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a euro 30.000 (da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’immobile) per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Anche in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti centralizzati la soglia di spesa è stata decrementata da 30.000 euro a 20.000 euro (da moltiplicarsi per il numero delle unità che compongono l’immobile) per gli edifici composti fino ad otto unità immobiliari mentre se l’edificio è composto da più di otto unità immobiliari il limite di spesa si abbassa ulteriormente a 15.000 euro (da moltiplicarsi per il numero delle unità immobiliari che compongono l’immobile).
Resta invariato, invece, il limite di euro 30.000 in relazione agli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi dall’esterno.
Un’altra novità da segnalare riguarda l’esclusione dal bonus degli interventi eseguiti sulle unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:
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A1: abitazioni di tipo signorile;
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A/8: abitazioni in ville
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A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
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