Modifica dell’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni: nulli tutti i contratti stipulati che prevedevano l’intervento con sconto in fattura.
Le eccezioni:
a) Interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) Interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, la condizione necessaria è che siano già iniziati i lavori oppure (nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati) sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo;
c) Interventi ove le opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000 (requisito reddituale che non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).