Il contratto di appalto è nullo e l’impresa non può pretendere il pagamento, se la concessione edilizia viene rilasciata solo dopo la consegna dell’opera, anche se è stata richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.21350/2015 che di seguito riportiamo:
“Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015/2007)”.
Se invece, la concessione edilizia viene rilasciata dopo la stipula del contratto di appalto, ma comunque prima che l’opera venga realizzata, il contratto è valido. Quindi la sua validità è subordinata alla concessione del permesso a costruire e quindi l’impresa mantiene il diritto al pagamento della prestazione.