ART. 157 DEL D.LGS. 81/08: 

SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI

UNICEDIL – Associazione Nazionale Serramentisti

organizzerà per le imprese associate 

uno specifico webinar informativo

al fine di comprendere al meglio come operare in cantiere 

e per spiegare le modalità per il conseguimento della patente a punti

UNICEDIL, al fine di informare gli operatori del settore, ha organizzato un’importante incontro dove si discuterà della Marcatura CE di:

  • Cancelli

  • Inferriate di Sicurezza

  • Scuri e Persiane

  • Portoni Blindati 

  • Prodotti Strutturali in Acciaio

Inoltre, saranno approfondite le opportunità del Bonus Sicurezza 50% e le modalità di approccio alla Marcatura CE dei prodotti strutturali in acciaio, mentre, grazie al prezioso intervento del Col. Pietro Romano – Comandante del S.I.A.C. della Guardia di Finanza, sarà dedicato un focus sulle modalità dei controlli in merito alla Marcatura CE e alla sicurezza dei prodotti.

 UNICEDIL ha attivato un nuovo portale dedicato

agli utenti che devono trasmettere

le loro richieste di detrazione fiscale:

BONUS 50% SERRAMENTI

Finestre e Porte Esterne.

BONUS 50% SICUREZZA

Cancelli, Serrande, Inferriate, Scuri e Persiane di Sicurezza.

BONUS 50% SCHERMATURE

Persiane, Scuri e Oscuranti in Genere.

Per maggiori informazioni compila il form di contatto

“Super incentivo fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici: limite o opportunità per il rilancio del settore infissi?”

COME IMPATTERÀ SULLE VENDITE DEI SERRAMENTI L’ECOBONUS AL 110%?

E’ questa la domanda che assilla  tanti operatori del nostro settore, da quando il Governo ha approvato il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19.05.2020) inserendo anche il super bonus al 110%.

Prima di rispondere, facciamo il punto della situazione.

Il 4 maggio le imprese produttive hanno riaperto in sicurezza le loro attività, dopo un periodo di sospensione di circa due mesi a causa delle misure anti covid-19.

Sono stati mesi difficilissimi da un punto di vista economico e finanziario, che hanno messo in ginocchio interi comparti industriali e il settore serramenti non ha fatto eccezioni.

Per combattere gli effetti del lockdown forzato, il Governo ha emanato una manovra corposa da 55 miliardi per tentare di far ripartire il Paese, iniziando proprio dal settore più trainante per l’economia.

Per rilanciare infatti il settore edilizia, sono previste una serie di misure straordinarie, che favoriscono l’efficientamento energetico degli edifici. 

Potenzialmente sono milioni gli immobili interessati.

Indirettamente la loro riqualificazione energetica può  fare da volano anche ai consumi degli infissi.

Consapevoli che la ripartenza sarebbe stata lenta e difficile, a seguito dell’autorizzazione allo sforamento dei vincoli di bilancio da parte della Commissione Europea, sono stati approvati gli articoli 119  e 121 del decreto rilancio, che devono però essere valutati con la dovuta attenzione.

COME POTREBBERO AIUTARE IL SETTORE SERRAMENTI?

Il decreto consente la possibilità di accedere dal 01.07.2020 al 31.12.2021 ad una serie di ecobonus, anche in caso di acquisto di infissi e schermature solari, che potranno raggiungere:

  • il 110%: se fatti in abbinamento con interventi di edilizia strutturata, come nel caso del cappotto termico o della sostituzione della caldaia o della pompa di calore.

La fruizione della detrazione è fissata in 5 anni tramite quote di pari importo.

  • il 50%: resta in vigore se invece gli interventi si limitano alla sostituzione dei soli serramenti (finestre, persiane, scuri, ecc.).

In questo caso il recupero fiscale avverrà in 10 anni, come del resto già avviene anche oggi.

ANALISI DELLE MISURE LEGATE ALL’ECOBONUS AL 110%

Da una prima valutazione del decreto,  sembra che il Legislatore abbia voluto favorire gli interventi di riqualificazione energetica rivolti più all’edilizia strutturata, che ai piccoli lavori privati per la mera sostituzione dei serramenti.

L’obiettivo è chiaro: ridurre i consumi energetici degli edifici, l’inquinamento atmosferico e aumentare il valore del patrimonio immobiliare italiano.

In particolare vengono agevolati:

1) gli interventi che riguardano le migliorie dell’involucro edilizio in termini di isolamento termico (in primis i condomini) per spese non superiori a euro 60.000 moltiplicato il n. delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

2) gli interventi sulle parti comuni degli edifici (condomini)  per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (inclusi  gli impianti geotermici o ibridi), anche se abbinati all’installazione di quelli fotovoltaici o di impianti di microgenerazione. Le spese non devono superare euro 30.000 moltiplicato per il n. delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

3) i medesimi interventi, di cui al punto 2, ma riferiti agli edifici unifamiliari. Le spese non devono superare euro 30.000.

In sintesi: coloro che debbono sostituire solo le finestre o i sistemi oscuranti non potranno godere dell’ecobonus al 110%, ma si dovranno “accontentare” del 50%, come avveniva anche prima.

ECOBONUS AL 110% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: LIMITE O OPPORTUNITÀ PER IL RILANCIO DEL SETTORE INFISSI?

Da ogni legge possono nascere nuove occasioni, oppure ostacoli nello svolgimento della propria attività.

E’ la visione che fa la differenza!

Vedremo che il super incentivo fiscale, sulla “carta” potrebbe essere una buona opportunità, ma nella pratica occorre valutare con attenzione le misure attuative del decreto.

Dubbi e perplessità riguardano: i requisiti, le tempistiche e soprattutto l’operatività tecnica della gestione di questo beneficio.

Procediamo per ordine…

I REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALL’ECOBONUS AL 110%

L’ottenimento del super incentivo fiscale è subordinato ad una serie di parametri:

  • Il miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio, da attestare con APE (attestazione di prestazione energetica) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.                                                    
  • I materiali isolanti utilizzati nei lavori, devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza ambientale (CAM).                                      
  • La misura si applica nei confronti degli interventi effettuati da condomini, dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), su unità immobiliari, agli IACP e alle cooperative di abitazione a proprietà condivisa.                                                                                    
  • Non spetta invece per gli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Sapete questo cosa vuole dire?

Che nella misura non rientrano le seconde case unifamiliari (anche se circolano molte voci sulla possibile estensione del provvedimento) , al contrario di quelle che riguardano i condomini.

Inoltre bisognerà avvalersi di un certificatore energetico per fare una valutazione preliminare di fattibilità del complessivo miglioramento energetico dell’immobile, prima di capire quali possono essere gli interventi da fare (cappotto termico, pompa di calore, sostituzione serramenti, ecc.).

Quindi se un serramentista vorrà dare questa opportunità al suo cliente, dovrà farsi supportare da un professionista esperto in materia energetica.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Per il committente finale ci sono due opzioni per usufruire dell’ecobonus al 110%:

  • Se ha la liquidità e la capienza fiscale: potrà pagare i lavori di efficientamento energetico (compresa la sostituzione dei serramenti), che poi recupererà in 5 anni portando in detrazione tutte le spese sostenute e guadagnando anche il 10%.                                                                                                                    
  • Nel caso non avesse liquidità o capienza fiscale: potrà richiedere lo sconto in fattura alla ditta che esegue l’intervento. Questo significa che un serramentista potrebbe fare uno sconto del 100% al suo cliente.

Quale azienda o serramentista però potrà sostenere un onere del genere?

Nessuna o quasi!

Per quelle poche, che in limitati casi, lo faranno è previsto il recupero fiscale maggiorato del 10%.

E per tutte quelle che non hanno la forza di fare uno sconto sull’intera fornitura?

Il decreto prevede la cessione del credito fiscale a banche o altri istituti finanziari, che a loro volta, lo porteranno in detrazione guadagnandoci circa il 10%.

La domanda che molti operatori del serramento si pongono è: “Le banche avranno l’interesse a favorire questa operazione?”

Anche se il Governo si è impegnato a fare un accordo quadro con l’ABI, i dubbi restano.

Nonostante la garanzia statale, il meccanismo dell’ecobonus al 110% potrebbe venire meno, se le banche o gli altri istituiti di credito, non si impegnino in tale direzione.

Ma il problema non finisce qui…

Sulla disponibilità effettiva del credito, il decreto non si pronuncia. Nel caso della legge precedente (L.205/2018) il credito maturava a marzo dell’anno successivo l’intervento. Nel caso dell’art.10 del DL Crescita del 2019 il credito era immediatamente utilizzabile.

LE MISURE ATTUATIVE AL DECRETO RILANCIO: QUANDO SARANNO EMANATE?

La legge prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’agenzia delle entrate emani le misure attuative del medesimo decreto.

Cosa però molto improbabile, in quanto ci vorrà prima la conversione in legge del decreto da parte del Parlamento, che ha 60 giorni di tempo per approvarlo.

Solo dopo seguiranno le misure attuative.

Mettiamoci comodi!

Se tutto andrà bene ci vorranno almeno 3 mesi per valutare meglio la situazione, senza parlare delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate.

Nel frattempo ci sono associazioni di categoria che hanno già bollato queste misure come poco praticabili per le imprese del settore!

Tra obblighi, decreti attuativi, assemblee condominiali, asseverazioni dei tecnici abilitati, visti di conformità dei commercialisti, polizze assicurative a garanzia, controlli a campione dell’ENEA, sanzioni amministrative e penali per i professionisti infedeli nelle dichiarazioni e altri adempimenti burocratici, il “bazooka” rischia di sparare a salve.

Qualcuno già immagina che per disciplinare tutti i possibili casi pratici, servirà un numero corposo di circolari e guide dell’agenzia delle entrate, sperando che non si arrivi in prossimità al 2021 con le idee ancora poco chiare.

Altre associazioni, come  UNICEDIL, stanno favorendo invece la possibilità di aggregazione tra diversi professionisti e imprese della filiera dell’edilizia (dal progettista al costruttore, dall’impiantista al serramentista, dal certificatore energetico all’installatore qualificato) per poter valutare, intorno ad un tavolo tecnico e normativo, la nuova misura e prepararsi a sfruttare concretamente l’ecobonus al 110%.

Tale progetto è denominato “RETE RILANCIO” e ha l’obiettivo di promuovere, con un approccio collaborativo di tipo orizzontale, utili sinergie e l’accesso alla beneficio fiscale, che singolarmente nessuna impresa serramentistica sarebbe in grado di ottenere.

I TIMORI CHE CIRCOLANO TRA GLI OPERATORI

La “paura” più grande delle imprese, infatti è quella di non riuscire a far accedere alla misura i loro potenziali clienti e quindi di perdere molti dei futuri ordinativi.

Mettetevi nei panni del consumatore: cosa fareste di fronte alla possibilità di godere di uno sconto del 100% per l’acquisto di una nuova caldaia e degli infissi per la vostra casa?

Senza parlare dei consumi energetici che diminuirebbero nel tempo con un notevole risparmio sulle bollette per il riscaldamento in inverno e il raffrescamento in estate…

ECOBONUS AL 110%: L’IMPATTO SULLE VENDITE

“Finestre gratis per tutti” era lo slogan che molti Italiani desideravano sentire e che la maggioranza degli operatori si auspicavano.

In rete e sui social, purtroppo, c’è stata tanta disinformazione, che ha causato delle aspettative soprattutto da parte dei consumatori finali, che pensavano di poter cambiare subito le finestre di casa, senza troppi impedimenti.

Le dichiarazioni “sensazionalistiche”, che hanno accompagnato l’approvazione del decreto, hanno inevitabilmente causato un rallentamento nelle vendite.

Molti italiani sono tuttora “alla finestra”, per capire come ottenerle senza spendere un euro!

La situazione d’altronde era prevedibile, così come lo era la volontà del Governo di voler incidere nel rilancio del settore edile con misure straordinarie.

E’ difficile oggi fare una stima precisa di quello che accadrà sul mercato nei prossimi mesi.

Sono tutti fattori esterni per le aziende, che non sarà facile gestire.

Nel breve periodo (o nei prossimi 3 o 4 mesi) gli effetti “psicologici” del distanziamento sociale, le misure di protezione  anticovid-19 per l’accesso agli showroom, la scarsa propensione agli acquisti delle famiglie e l’attesa per le misure attuative dell’ecobonus al 110%, non incideranno positivamente sui consumi dei serramenti.

Al di là delle polemiche che hanno circondato il super incentivo, ancor prima che uscisse, occorre valutare la situazione con buon senso, praticità e soprattutto in un’ottica di medio periodo.

Ci vorrà tempo prima che la situazione possa “stabilizzarsi”, nel frattempo le imprese chiedono aiuti concreti e dovranno fare i conti (nel bene o nel male) con queste misure.

Se ci saranno quindi delle concrete opportunità per il settore è giusto sfruttarle, altrimenti si dovranno percorrere subito altre strade per far ripartire una categoria già profondamente segnata dalla crisi.

Una cosa però è certa!

Il mercato sta evolvendo verso un’impresa serramentistica sempre più “liquida”, che si dovrà adattare velocemente ai cambiamenti: da quelli digitali causati anche dal lockdown forzato a quelli sui protocolli da seguire per ripartire in sicurezza, dalla marcatura CE richiesta da quest’anno dall’ENEA per usufruire delle detrazioni fiscali alle nuove strategie di marketing e di comunicazione 4.0  per attrarre gli utenti-clienti in showroom.

Fare “rete”, per fornire un maggiore valore aggiunto ad un cliente sempre più esigente, diventa una priorità.

Significa, non solo superare l’individualismo che porta all’isolamento, ma adattarsi ad un mercato sempre più interconnesso, che richiede soluzioni organizzative innovative per la gestione di nuove opportunità di business.

“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere,

ma quella che si adatta meglio al cambiamento”

Charles Darwin

Soltanto gli operatori più resilienti potranno resistere, nei confronti di un mercato che ha alzato decisamente il livello della competizione.

Dott. Alessandro Guaglione

Responsabile Sviluppo

Entra in vigore il “D.L. Rilancio” contenente il Super Ecobonus 110%. L’agevolazione copre le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da ripartire in 5 anni.

Serramenti e schermature solari possono usufruire della detrazione al 110% solo se inseriti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione che permette all’edificio di migliorare di almeno 2 classi energetiche testimoniate dall’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) rilasciata da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Possono beneficiarne: Persone Fisiche, IACP e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Confermata anche la cessione del credito d’imposta a istituzioni finanziarie.

Il decreto prevede, inoltre, per i professionisti che rilasciano false attestazioni, sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, comportando la decadenza del beneficio.

A partire dal 01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire dell’Ecobonus sugli infissi al 110% ma solo se la sostituzione dei serramenti è in abbinamento alla caldaia e al cappotto termico, garantendo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da certificare con APE.

Inoltre, i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM). L’Ecobonus 110% si applica solo alle persone fisiche, ai condomini e agli IACP. Non sarà possibile usufruirne per gli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. E’ ammesso lo Sconto in Fattura e la Cessione del Credito di Imposta a banche e intermediari finanziari.

PROSSIMO CORSO ONLINE: 02/03 LUGLIO 2020

Al fine di offrire ai professionisti del settore una seria opportunità formativa slegata da logiche commerciali e di prodotto, UNICEDIL ha implementato un apposito corso di formazione per la Qualifica del Posatore in conformità alla normativa vigente.

Il riconoscimento della qualifica dell’operatore avviene, dopo la frequentazione del corso, tramite un esame finale al cui superamento verrà rilasciato il Patentino di Qualifica da parte dell’Istituto Giordano quale ente di certificazione accreditato.

Ogni operatore, che avrà conseguito il patentino, verrà inserito nell’Elenco Nazionale degli Installatori/Posatori Qualificati.

Per maggiori informazioni compila il form di contatto

Con la ripresa delle attività, prevista per il 04 maggio 2020, il datore di lavoro è obbligato ad individuare e far attuare specifiche misure di prevenzione e protezione al fine di proteggere i propri lavoratori oltre che contribuire a limitare la diffusione del coronavirus.

I datori di lavoro, per la prosecuzione/ripresa delle attività,  devono individuare e far attuare specifiche misure di prevenzione e protezione per proteggere i propri lavoratori oltre che contribuire a limitare e possibilmente bloccare, la diffusione del COVID-19.

Il Protocollo fornisce indicazioni sulle procedure da mettere in atto per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da COVID-19, regolamentando in merito a:

  • informazione;
  • modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda;
  • modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori;
  • pulizia e sanificazione in azienda;
  • precauzioni igieniche personali;
  • dispositivi di protezione individuale;
  • gestione spazi comuni;
  • organizzazione aziendale;
  • gestione ingresso/uscita dei lavoratori;
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
  • gestione showroom e del flusso della clientela;
  • gestione delle rilevazioni delle misure in cantiere;
  • gestione della posa in opera dei serramenti;
  • gestione caso sintomatico.

Il mancato rispetto del protocollo prevede una sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro e 30 giorni di blocco delle attività.

Al fine di supportare le aziende nell’operatività, UNICEDIL ha predisposto un nuovo servizio che permette alle imprese di tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori nel pieno rispetto degli obblighi dettati dal DPCM attualmente in vigore.

L’attività proposta da UNICEDIL è finalizzata alla:

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE  PER LA CORRETTA ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Essa si sviluppa in 3 fasi:

  1. Analisi attività aziendale e luoghi di lavoro;
  2. Implementazione del protocollo e supporto tecnico per la sua corretta applicazione;
  3. Fornitura dei nuovi DPI necessari ai lavoratori, delle segnaletiche da affiggere nelle aree di lavoro e della sanificazione degli ambienti interni ed esterni con le procedure da seguire nel periodo emergenziale e post emergenziale.

PER LE IMPRESE INTERESSATE 

COMPILARE IL SEGUENTE FORM DI CONTATTO

Con la possibile ripresa di alcune attività produttive, tra cui quelle legate anche alla produzione di serramenti, crediamo sia opportuno ricordare che in accordo con il Governo, sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Di seguito, elenchiamo una sintesi delle raccomandazioni per le imprese e per i lavoratori contenute nell’Intesa:

Informazione

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite schede informative.

Tra le informazioni:

L’obbligo di restare a casa. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Pulizia e sanificazione in azienda 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.
Deve essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

* L’articolo 64 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) sancisce che verrà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi 2021 un credito d’imposta per un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20.000 euro agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, che investiranno nella pulizia profonda dei luoghi in cui loro stessi e i propri dipendenti svolgono l’attività lavorativa. 

Precauzioni igieniche personali

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi) 

Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.

Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Previsto l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in  modalità in aula (anche obbligatoria) anche se già organizzati. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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