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Basterà compilarlo e inviarlo via mail, anche non certificata,

alla propria banca per chiedere il finanziamento.

A disposizione fino a 25,000 euro per imprese, artigiani, autonomi e professionisti

come previsto dal Decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.

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UNICEDIL sollecita l’immediata riapertura delle imprese del settore serramenti metallici.

L’Enea ha aggiornato il vademecum per  “Serramenti e infissi” dove viene evidenziata la documentazione da conservare a cura del cliente:

• SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;

• MARCATURA CE DEI NUOVI SERRAMENTI;

• ASSEVERAZIONE, redatta ai sensi degli art. 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e succ. modifiche.

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Da oggi è operativo il sito detrazionifiscali.enea.it dal quale è possibile trasmettere all’ ENEA le pratiche di ecobonus, bonus casa e bonus facciate per tutti gli interventi conclusi al 31 dicembre 2020.
Per eventuali quesiti di natura tecnica e procedurale, come sempre, UNICEDIL è a completa disposizione delle imprese associate.

Proposte concrete al Ministero dello Sviluppo Economico, in favore di un deciso rilancio del settore serramenti e dell’economia in senso più generale.

Sintesi del Regime Sanzionatorio

Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante
1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

3. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

4. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

5. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

CE

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

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