Un recente articolo, apparso sulla principale rivista del settore “GuidaFinestra” sottolinea a tutti i serramentisti i rischi del mancato rispetto delle normative in materia di Marcatura CE dei prodotti da costruzioni e quindi dei serramenti.

Una lettura interessante per tutti gli operatori della categoria che, di seguito, riproponiamo in versione integrale:

CE

03 aprile 2017

Decreto commercializzazione Prodotti da costruzione. Ecco il testo trasmesso al Senato

Lo schema di decreto del Governo che regolamenta la normativa del settore delle costruzioni alla luce del Regolamento comunitario n. 305/2011. Pesanti sanzioni chi viola le disposizioni sulla dichiarazione di prestazione e la marcatura CE

Ritorniamo sulla notizia del varo dello schema di decreto sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione (vedi news) pubblicando in allegato l’intero Atto del Governo trasmesso al Senato per un parere contenente il testo definitivo dello schema munito di bollinatura. Lo ha comunicato al presidente Grasso la Ministra per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.

L’Atto comprende lo schema di decreto accompagnato dalla relazione illustrativa del provvedimento, dalla Relazione tecnica firmata dal Ragioniere dello Stato, dall’Analisi dell’Impatto sulla regolamentazione a cura del dott. Giovanni Ferrelli del Ministero delle Infrastrutture e dall’Analisi tecnico-normativa dello stesso Ministero,

Lo “Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” vuole regolamentare il settore in maniera organica. Infatti l’arrivo del Regolamento n. 305/2011 che è stato recepito senza necessità di una legge italiana ha introdotto numerosi cambiamenti di tipo normativo rendendo necessaria una revisione organica della situazione legislativa del settore.

Tra le tante novità in esso contenute vi è un articolato corpo di sanzioni che mancava finora per chi viola il CPR. L’apparato sanzionatorio, piuttosto ricco e articolato, è riportato agli articoli:

-19 (Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE del fabbricante);

-20 (Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione);

-21 (Violazione degli obblighi degli operatori economici);

-22 (Violazione degli obblighi di certificazione);

-23 (Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative).

Citiamo solo a mo’ di esempio quanto prevede lo schema di decreto per la marcatura CE al comma 6 dell’art. 19:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’art. 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE, è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 4.000 a 24.000; il medesimo fatto è punito da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o ad uso antincendio”.

L’art. 8 del CPR porta il titolo “Principi generali e uso della marcatura CE”. Identiche sanzioni previste per chi viola l’art. 9 del CPR “Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE”.

Pesanti sanzioni previste anche per chi viola l’obbligo di redigere la DoP al comma 1 dello stesso art. 19: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con ‘arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 10.000 a 50.000, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio”.

Ce n’è anche per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi al Capo II del CPR DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE. L’art. 20 prevede l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda 4 mila a 24 mila euro. Se poi i prodotti sono ad uso strutturale o antincendio l’arresto da ei mesi a tre anni e l’ammenda sale da 10 a 50 mila euro.

Se poi, art. 21, l’operatore non obbedisse al provvedimento di ritiro del prodotto dal mercato sarà punito “con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 10.000 a 50.000”. Severe sanzioni anche per dirigenti/personale degli organismi notificati e dei laboratori sono previste all’art.22.

Come si vede, molte cose nel settore delle costruzioni sono destinate a cambiare anche se molto dipenderà dal sistema di vigilanza e controlli messo in atto e dalla rispondenza dei consumatori.

Comunque, per un commento definitivo attendiamo il testo così come approvato dal Parlamento.

(eb)

Unicedil ricorda che dal 1°gennaio di quest’anno è prorogato l’Ecobonus del 65% perl’acquisto e la posa in opera delle Schermature Solari

Valore massimo della detrazione 60.000 euro

La comunicazione online sul portale ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per meglio capire quali tipi di oscuranti sono agevolabili, ecco alcuni esempi:

  • persiane
  • scuri
  • tapparelle
  • tende da sole
  • tende a veranda
  • cappottine
  • veneziane esterne
  • frangisole
  • chiusure oscuranti, etc..

I consumatori che vorranno usufruire della Detrazione fiscale, dovranno assicurarsi che il prodotto acquistato sia provvisto del Marchio CE

Unicedil ricorda a tutti i serramentisti italiani che per ottenere le agevolazioni fiscali del 65% (ecobonus) e del 50% (ristrutturazioni edilizie) bisogna aver effettuato il pagamento della ditta che realizza i lavori tramite

“bonifico parlante”: unico metodo di pagamento possibile per ottenere la detrazione

indicando:

Causale del versamento completa gli estremi della fattura e riferimento alla normativa

  • Ecobonus65%:

«Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno»

  • Ristrutturazione edilizia 50%:

«Lavori di ristrutturazione edilizia. Detrazione 50%, ai sensi dell’art. 16-bis DPR 917/1986.

Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno»

– Codice fiscale del beneficiario della detrazione

(se più persone dividono la spesa e usufruiscono della detrazione, indicare i relativi codici fiscali);

ØNumero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta/professionista che realizza i lavori).

Il contribuente deve poi conservare la ricevuta del bonifico e tutte le ricevute fiscali relative alle spese di ristrutturazionesostenute,

per poterle esibire in caso di controlli e verifiche del Fisco.

Nel caso in cui i lavori siano effettuati su aree comuni condominiali, il bonifico parlante indicherà oltre al codice fiscaledel condominio

anche quello dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento.

Si ricorda che le banche e Poste Italiane operano una ritenuta a titolo di acconto sull’imposta sul reddito pari all’8%.

Con la Legge finanziaria n.232 del 2016 è stato prorogato al 31/12/2017 il termine per usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% sulle spese sostenute rispettivamente per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche degli immobili esistenti.

Importante novità è la possibilità di usufruire della detrazione fiscale fino al 75% per interventi sulle parti comuni condominiali (fino al 31/12/2021).

Occorre ricordare che la detrazione del 50% spetta solo per lavori di ristrutturazione in immobili residenziali. Restano quindi escluse le ditte e gli immobili produttivi che potranno avere accesso solo alla detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.

Il 50% viene riconosciuto su un massimale di spesa di 96.000 euro iva inclusa per cui l’ammontare massimo della detrazione è di 48.000 euro in 10 rate annuali (max 4.800 euro di detrazione all’anno).

La detrazione del 65% è invece fruibile indifferentemente da privati e imprese, per immobili di qualsiasi categoria catastale, e riguarda specifiche categorie di interventi che hanno effetto sull’efficienza energetica dell’edificio. I massimali di spesa sono variabili in base alla tipologia di intervento e l’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 euro (impianti termici) a 60.000 (impianti solari / sostituzione infissi) fino a 100.000 euro (interventi più rilevanti sull’intero immobile), sempre su un periodo di 10 anni.

Ricordiamo che UNICEDIL è a completa disposizione delle Imprese Associate per l’invio telematico all’ENEA delle pratiche di detrazione fiscale del 65% e per eventuali informazioni ai Consumatori che possono contattare la segreteria al tel. 06.60503062.

Ecobonus 2017 – Detrazioni del 65%

Prorogate al 31 dicembre 2017, le detrazioni fiscali del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari con le stesse regole valide nel 2016.

Gli interventi di riqualificazione energetica nei condomìni saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Bonus Ristrutturazioni – Detrazioni del 50%

Il Bonus del 50% sugli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomìni sarà prorogato fino al 31 dicembre 2017.

A partire dal 2 Novembre 2019 potranno essere immessi sul mercato solo manufatti tagliafuoco marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014

Dal 1 Novembre 2016 al 1 Novembre 2019 possono essere immessi sul mercato prodotti tagliafuoco marcati e prodotti non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014, a discrezione del Fabbricante.

La UNI EN 16034:2014 deve essere applicata unitamente alle normative: – UNI EN 14351:2016 per le porte pedonali e le finestre apribili – UNI EN 13241:2016 per le porte industriali, commerciali, da garage.

In attesa della conferma anche per l’anno 2017 emerge secondo le ultime elaborazioni delle dichiarazioni dei redditi 2014 che sono stati 11 milioni gli italiani che hanno usufruito per l’anno 2015 dei bonus per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico.

Ben 455.800 i contribuenti che hanno effettuato una spesa totale di 3,3 miliardi di euro utilizzando l’ Ecobonus 65% per interventi di riqualificazione energetica.

Il Ministero delle Finanze rende noto, inoltre, che quest’anno sono stati avviati ulteriori interventi per oltre 1,9 miliardi di euro, pari al 5% in più rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2015.

Da questa settimana è possibile inviare all’ENEA la documentazione per usufruire delle detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nel 2016.

È online il portale finanziaria2016.enea.it per l’invio telematico della documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, che permettono di accedere alle detrazioni fiscali del 65%.

Per informazioni e chiarimenti sugli interventi ammessi a detrazione e sulla presentazione delle pratiche, è disponibile il portale acs.enea.it oppure contattare la segreteria di UNICEDIL allo 06.60.50.30.62.


Prorogati, fino al 31 dicembre 2016, l’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

ENEA ha messo a punto un vademecum sulle Schermature solari, che riporta requisiti e documentazioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici.

Clicca qui e scarica il vademecum