BONUS PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 2024, COS’È CAMBIATO RISPETTO AL 2023?

CONFERMATO: ECOBONUS 50%

Per le spese fino a € 60.000,00
Ottenimento in edilizia libera.
L’agevolazione è confermata fino al 31 dicembre 2024.

CONFERMATO: BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%

Per le spese fino a € 96.000,00
Per ottenere l’agevolazione è necessario il titolo abilitativo (CILA, SCIA, Permesso a costruire, etc). L’agevolazione è confermata fino al 31 dicembre 2024.

CONFERMATO: BONUS SICUREZZA 50%

Per le spese fino a € 96.000,00.
Ottenimento in edilizia libera.
L’agevolazione è valida fino al 31 dicembre 2024.

ABOLITO: BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Non più concesso per la sostituzione di serramenti, oscuranti, porte interne e portoni d’ingresso.

Riguarderà soltanto interventi specifici come l’installazione e la modifica di scale, rampe e simili dispositivi di accessibilità.

MODIFICATO: SUPERBONUS DAL 90% PASSA AL 70%

Riconosciuto soltanto per i condomini e per gli edifici da 2 a 4 unità abitative.

L’agevolazione è confermata fino al 31 dicembre 2024.

Stop definitivo per il cosiddetto bonus villette, la cui ultima proroga, riservata a quanti avessero effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo al 30.09.2022, è scaduta il 31.12.2023 senza che siano stati previsti ulteriori rinnovi.

Patek Philippe:

Rinomato per la sua squisita maestria e l’eleganza senza tempo, Patek Philippe Replica è un produttore svizzero di orologi di lusso con una ricca tradizione che risale al 1839. Ogni orologio Patek Philippe è un’opera d’arte, realizzata meticolosamente da maestri orologiai. Questi orologi vengono spesso tramandati di generazione in generazione, incarnando un senso di tradizione e eredità. Patek Philippe è noto per la produzione di edizioni limitate e modelli iconici, che li rendono molto ricercati dai collezionisti. La loro dedizione alla precisione e alla qualità li ha resi speciali nel mondo dell’orologeria.

Rolex:

Un marchio iconico nel mondo degli orologi di lusso, Rolex è un produttore svizzero fondato nel 1905. Gli orologi Rolex non sono solo strumenti per misurare il tempo; sono simboli di successo, realizzazione e avventura. Hanno una storia ricca, avendo accompagnato esploratori nelle vette più alte e negli oceani più profondi. Rolex super clones è noto per i suoi design robusti, affidabili e senza tempo, ed è diventato un simbolo di status per coloro che apprezzano sia la forma che la funzione.

Richard Mille:

Per coloro che cercano l’innovazione d’avanguardia e il design all’ultimo grido, Fake Richard Mille è un marchio relativamente giovane ma altamente influente fondato nel 2001. I loro orologi sono meraviglie ingegneristiche, spesso realizzati con materiali ad alta tecnologia come compositi al carbonio e tecnologie all’avanguardia. Gli orologi Richard Mille sono progettati per prestazioni estreme, spesso con caratteristiche come tourbillon e quadranti scheletrici. Sono apprezzati da atleti, celebrità e conoscitori di orologi che apprezzano la fusione tra arte e ingegneria

Approvato il DL Aiuti

Bonus in Edilizia: 
proroga e cessione del credito.

Con l’approvazione al Senato della legge di conversione, diventano definitive la proroga del superbonus e la cessione del credito

Superbonus, proroga di tre mesi per le villette

È stato prorogato di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione del superbonus 110%. La norma precisa che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%.  Quindi, i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel superbonus.

I lavori devono essere realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette o case unifamiliari).

Novità per la cessione del credito

La norma interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati.

Per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Il limite delle cessioni rimane fissato a 4, con la novità che la quarta potrà essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. La norma ha effetto retroattivo, con l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti rimasti incagliati e liberare capienza fiscale presso le banche.

In vigore dal 27 maggio 2022, il nuovo adempimento è previsto per i lavori di importo superiore a € 70.000

Lo scorso 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo di far eseguire i lavori edilizi sopra 70.000 euro agevolati dai bonus fiscali solo alle imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.

La norma, chiarisce l’Agenzia, vale sia per i contribuenti che fruiscono delle detrazioni direttamente in dichiarazione dei redditi che per quelli che optano per cessione del credito e sconti i fattura.

L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito ai soli lavori edili, ma si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro:il limite dimensionale deve essere parametrato al valore totale dell’intervento e non soltanto alla parte di lavori edili. Va rispettato per accedere a praticamente tutte le detrazioni per l’edilizia.

Il soggetto-datore di lavoro che esegue le opere è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

Tale obbligo – precisa l’Agenzia – deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.

In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

L’obbligo non si applica invece se i commissionari dei lavori edili interessati non si sono avvalsi di lavoratori dipendenti: esclusi dunque gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi, ma la mancata indicazione nelle fatture non compromette il riconoscimento delle detrazioni, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 il Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 “Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Allegato A
Decreto MiTE – 14 febbraio 2022, n. 75

 I suddetti costi sono da considerarsi al netto di IVA, prestazioni professionali e posa in opera.

Come prevede l’art. 5 del Decreto, lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’entrata in vigore è quindi fissata per il 15 aprile 2022, mentre, i nuovi costi potranno essere utilizzati per gli interventi per cui la CILAS o il titolo edilizio saranno presentati dal 16 aprile 2022 in poi.


Pubblicato il D.L. relativo alla cessione dei crediti da bonus edilizi 


Il provvedimento già è entrato in vigore e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge entro 60gg.

Di seguito sottolineiamo i punti di maggiore interesse:

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

La cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi possono essere oggetto di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Inoltre, il credito d’imposta è cedibile solo per intero e ad esso sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. 

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche 

Il tecnico abilitato, che nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

La finalità è quella di incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro e riguarda i lavori edili superiori ai 70.000 euro. Ha per oggetto “i benefici previsti dagli articoli 119, 119 – ter , 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63…” Tali benefici potranno essere riconosciuti “solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Istituita, per tutto il 2022, la detrazione del 75% per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 

40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 

30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

LE DETRAZIONI FISCALI DOPO IL DL ANTI-FRODI:

Le nuove procedure per una corretta applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito

Al fine di qualificare il personale amministrativo e gli addetti alle vendite, UNICEDIL ha organizzato uno specifico corso di formazione professionale sulle detrazioni fiscali previste per il settore serramenti.

Il corso si pone l’obiettivo di fare un quadro preciso e aggiornato delle leggi e delle normative che regolamentano i bonus fiscali fornendo, non solo un bagaglio di conoscenze teoriche, ma soluzioni pratiche ai quesiti o ai dubbi interpretativi sull’applicazione dello sconto in fattura e alla cessione del credito. 

Le competenze professionali acquisite consentiranno ai partecipanti di distinguersi dai concorrenti, di acquisire preziosi vantaggi competitivi e di conseguire un’attestato di qualifica professionale come:
“Esperto nell’applicazione di bonus fiscali previsti per i serramenti”

Il corso è previsto in modalità online per il giorno venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 14,30 alle 18,30.                  

Anche a seguito delle sollecitazioni da parte di UNICEDIL, l’Agenzia delle Entrate ha risposto oggi su alcuni fondamentali passaggi utili per poter capire meglio le novità previste dal DL Anti-Frodi.  


Di seguito alcuni passaggi chiavi delle delucidazioni ricevute:


L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021). Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.


Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. 


I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha già anticipato che ulteriori chiarimenti saranno trasmessi entro il prossimo venerdi 26.11.2021 e che spiegheremo in dettaglio nel corso di formazione previsto per il pomeriggio sul tema delle detrazioni fiscali alla luce delle nuove disposizioni di legge.

E’ disponibile online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni fiscali previste per il settore edile.