In vigore dal 27 maggio 2022, il nuovo adempimento è previsto per i lavori di importo superiore a € 70.000
Lo scorso 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo di far eseguire i lavori edilizi sopra 70.000 euro agevolati dai bonus fiscali solo alle imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.
La norma, chiarisce l’Agenzia, vale sia per i contribuenti che fruiscono delle detrazioni direttamente in dichiarazione dei redditi che per quelli che optano per cessione del credito e sconti i fattura.
L’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito ai soli lavori edili, ma si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro:il limite dimensionale deve essere parametrato al valore totale dell’intervento e non soltanto alla parte di lavori edili. Va rispettato per accedere a praticamente tutte le detrazioni per l’edilizia.
Il soggetto-datore di lavoro che esegue le opere è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.
È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.
Tale obbligo – precisa l’Agenzia – deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.
In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
L’obbligo non si applica invece se i commissionari dei lavori edili interessati non si sono avvalsi di lavoratori dipendenti: esclusi dunque gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi, ma la mancata indicazione nelle fatture non compromette il riconoscimento delle detrazioni, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.