Periodo transitorio di 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione
La nuova norma UNI 7697:2014 , entrata in vigore dal 22 Maggio 2014, è stata revisionata in data 14 luglio 2014 prevedendo un periodo di 6 mesi dalla data del 22 maggio 2014 entro cui possono essere immessi sul mercato prodotti conformi alla precedente edizione UNI 7697:2007 se riferiti a contratti stipulati in epoca antecedente il 22 Maggio 2014.
La revisione prevede un periodo di 6 mesi dalla data del 22 maggio 2014 entro cui possono essere immessi sul mercato prodotti conformi alla precedente edizione UNI 7697:2007 se riferiti a contratti stipulati in epoca antecedente il 22 Maggio 2014.
SERRAMENTISTA / COMMITTENTE:
Per contratti stipulati a partire dal 22/05/2014 il Serramentista deve fornire serramenti conformi alla norma UNI 7697:2014. Per contratti stipulati prima del 22/05/2014 la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22 novembre 2014.
SERRAMENTISTA / IMPRESA EDILE / COMMITTENTE :
Qualora si tratti di fornitura dal Serramentista all’ Impresa edile, per il serramentista fa fede la data del contratto stipulato con l’ impresa edile, mentre, per l’Impresa Edile fa fede la data del contratto stipulato con il Committente delle opere. Se l’ impresa edile ha stipulato il contratto con il committente delle opere prima del 22 maggio 2014 e con il serramentista successivamente all’entrata in vigore della UNI 7697:2014 deve essere considerato di riferimento il secondo contratto. Quindi l’ impresa edile dovrà sostenere gli eventuali costi extra per l’adeguamento alla nuova norma.
SERRAMENTISTA / RIVENDITORE / COMMITTENTE :
Per il Serramentista fa fede la data del contratto stipulato con il Rivenditore mentre per il Rivenditore fa fede la data del contratto stipulato con il Committente delle opere.
Se il Rivenditore ha stipulato il contratto con il Committente delle opere prima del 22 maggio 2014 e con il Serramentista dopo l’entrata in vigore della UNI 7697:2014 deve essere considerato di riferimento il secondo contratto. In tal caso sarà il Rivenditore a dover sostenere gli eventuali costi extra per l’adeguamento alla UNI 7697:2014.
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